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Stupefacenti: modifiche derivanti dalla Legge 16.05.2014 n° 79 e dalla sentenza 25.02.2014 n° 32 Corte Costituzionale.

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Sanzioni più basse per lo spaccio di lieve entità. La cessione illecita di piccole dosi di stupefacenti sarà ora colpita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e una multa da 1.000 a 15.000 euro. In pratica, la riduzione della pena evita la custodia cautelare in carcere; l’arresto facoltativo sarà possibile solo in caso di flagranza. Il reato non distingue tra droghe leggere e pesanti, spetterà al giudice graduare l’entità della pena in base alla qualità e quantità della sostanza spacciata e alle altre circostanze del caso concreto. Il piccolo spacciatore potrà usufruire del nuovo istituto della messa alla prova.

Nuove tabelle. Sono cinque, la I e III raggruppano le droghe pesanti, la II e la IV quelle leggere. L’ultima riguarda i medicinali. Le tabelle, che ricomprendono anche le circa 500 sostanze classificate a decorrere dal 2006, sono rimodellate in modo da renderle coerenti con il regime sanzionatorio antecedente alla legge Fini-Giovanardi. Eventuali modifiche e aggiornamenti spettano al ministro della Salute, sentiti il Consiglio e l’Istituto superiore di sanità.

Droghe leggere. Nella tabella delle droghe leggere confluiscono tutte le cannabis, senza distinzione tra indica, sativa, ruderalis o ibride. Ma tutte le droghe sintetiche riconducibili per struttura chimica o effetti tossicologici al tetraidrocannabinolo (Thc), il principale principio attivo della cannabis, rientrano invece nella tabella I sulle droghe pesanti. L’acquisto o la detenzione di sostanze per uso personale non ha rilevanza penale. Restano ferme le sanzioni amministrative (quali la sospensione della patente, del porto d’armi, del passaporto o del permesso di soggiorno) che avranno però durata variabile a seconda che si tratti di droghe pesanti (da 2 mesi a un anno) o leggere (da uno a 3 mesi). Nell’accertare l’uso personale, oltre ad altre circostanze sospette, occorrerà in particolare considerare l’eventuale superamento dei ”livelli soglia” fissati dal Ministero della Salute nonché le modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti con riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato.

Lavori pubblica utilità. Nel caso di piccolo spaccio o altri reati minori commessi da un tossicodipendente il giudice può applicare, anziché detenzione e multa, la pena del lavoro di pubblica utilità. Tale sanzione alternativa deve essere chiesta dall’imputato e ha una durata equivalente alla condanna detentiva. E’ revocabile se si violano gli obblighi connessi al lavoro e non può sostituire la pena per più’ di due volte.

Sentenza 25.02.2014 n° 32 Corte Costituzionale. La sentenza in esame ha dichiarato illegittimi gli artt. 4 bis e 4 vicies ter, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, della Legge 21 febbraio 2006, n. 49, con cui veniva sancita, sotto il profilo sanzionatorio, la parificazione tra le c.d. “droghe pesante” e “droghe leggere”. a seguito della caducazione delle disposizioni citate, tornano a ricevere applicazione l’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni suddette: il reato è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 nelle ipotesi afferenti le “droghe pesanti” o con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468 nelle ipotesi afferenti le “droghe leggere”.»

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